Tra le (poche) modifiche di rilievo apportate dall’art. 2 del D. Lgs. 139/2024 alla disciplina dell’imposta di registro, merita senz’altro di essere segnalata quella relativa alla nota dell’articolo 10, Tariffa/I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui D.P.R. n. 131/1986 (in seguito TUR), inerente la tassazione delle caparre confirmatorie e degli acconti pattuiti nei contratti preliminari.

A far corso dal 1° gennaio 2025, dunque, il nuovo testo di detta nota sarà il seguente: “Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, si applica l’aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Due sono le “novità” che balzano immediatamente agli occhi, già solo a un primo rapido confronto con il vigente testo della predetta nota, a tenore della quale “Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l’imposta pagata e imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo”.

Fonte: federnotizie.it